Art. 93

Livello di organizzazione dei produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Livello di organizzazione dei produttori Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.
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