Art. 93 · Livello di organizzazione dei produttori

Art. 93

Livello di organizzazione dei produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Livello di organizzazione dei produttori Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-93