Art. 91
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento
In vigore dal 21 dic 2007
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento
1. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.
2. La partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo comune di investimento, una quota del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:
a)
10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b)
5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere come partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.
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