Art. 90
Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto
In vigore dal 21 dic 2007
Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:
a)
l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali;
b)
il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori contro il rischio:
i)
di perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da eventi atmosferici; e
ii)
di perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
Il limite di cui al primo comma, lettera b) si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario del 60 % concesso a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore ottiene in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (28).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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