Art. 89
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
In vigore dal 21 dic 2007
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
Le organizzazioni di produttori gestiscono le azioni di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.
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