Art. 87
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
In vigore dal 21 dic 2007
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione, tali da permettere, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'organizzazione di produttori interessata.
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