Art. 86
Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
In vigore dal 21 dic 2007
Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:
a)
adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla notifica preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo della compensazione da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;
b)
adottano disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;
c)
prevedono la possibilità di effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle misure e di non approvarne l'applicazione se non lo ritengono opportuno;
d)
procedono a tali controlli per verificare la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.
La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.
3. La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato anno, né nel corso di due anni consecutivi.
4. Gli Stati membri fissano l'importo per ettaro della compensazione per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo comunitario e del contributo dell'organizzazione di produttori,
a)
ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all'applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure
b)
ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di aiuto per i ritiri dal mercato di cui all'.
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