Art. 98
Relazioni delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 21 dic 2007
Relazioni delle organizzazioni di produttori
1. A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi.
Dette relazioni riguardano:
a)
i programmi operativi eseguiti nel corso dell'anno precedente;
b)
le principali modifiche apportate ai programmi operativi; e
c)
le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.
2. Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta:
a)
i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell'allegato XIV e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale; e
b)
una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.
Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.
3. Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.
Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.
4. Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, se un'organizzazione di produttori non effettua una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui lo Stato membro dispone, quest'ultimo sospende l'approvazione del programma operativo di cui trattasi per l'anno successivo finché la comunicazione sia effettuata correttamente.
Lo Stato membro inserisce i dati relativi a tali casi nella relazione finale di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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