Art. 99
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
In vigore dal 21 dic 2007
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
1. Gli Stati membri designano un'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni fra la Commissione e lo Stato membro riguardanti le organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Essi informano la Commissione di tale designazione e le comunicano gli estremi dell'autorità designata.
2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo totale del fondo di esercizio approvato quell'anno per tutti i programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l'importo complessivo del fondo di esercizio, sia l'importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
3. Entro il 15 novembre di un dato anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e i fondi di esercizio, nonché sui programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell'anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni che figurano nell'allegato XIII.
Storico versioni
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