Art. 100
Sistema di identificazione unico
In vigore dal 21 dic 2007
Sistema di identificazione unico
Gli Stati membri assicurano che venga applicato un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto inoltrate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (30).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-100