Art. 100

Sistema di identificazione unico

In vigore dal 21 dic 2007
Sistema di identificazione unico Gli Stati membri assicurano che venga applicato un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto inoltrate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (30).
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Sistema di identificazione unico (Art. 100 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo