Art. 100 · Sistema di identificazione unico

Art. 100

Sistema di identificazione unico

In vigore dal 21 dic 2007
Sistema di identificazione unico Gli Stati membri assicurano che venga applicato un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto inoltrate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (30).
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