Art. 96 · Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale

Art. 96

Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 21 dic 2007
Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale Il rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale è pari al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.
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