Art. 110

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro 1.   Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello delle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, nonché in un controllo materiale, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell', secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all', paragrafo 1, entro i termini di cui all', paragrafo 2. 2.   I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 coprono l'intero quantitativo di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'. Per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita, gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2 del presente articolo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può aver luogo presso l'organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti effettuano controlli supplementari.
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