Art. 112

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

In vigore dal 21 dic 2007
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli 1.   Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che l'appezzamento sia stato coltivato correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati. Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all', paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale. 2.   Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile. Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se questo non è possibile, essi garantiscono, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta. 3.   I paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell' si applicano mutatis mutandis.
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