Art. 114

Controlli delle domande di aiuto dei gruppi di produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli delle domande di aiuto dei gruppi di produttori 1.   Prima di concedere il pagamento, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori nonché controlli in loco a campione. 2.   A seguito della presentazione della domanda di aiuto di cui all', gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto per l'anno considerato. Detti controlli riguardano in particolare: a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato; e b) il valore della produzione commercializzata nonché l'attuazione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute. 3.   I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto. Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni. 4.   Gli si applicano mutatis mutandis.
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