Art. 115
Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
In vigore dal 21 dic 2007
Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori transnazionale o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione e, ove necessario, commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all', paragrafo 2, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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