Art. 37

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori 1.   Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata. 2.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a: a) riconoscere l'associazione; b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione; c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori; nonché d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.
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Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (Art. 37 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo