Art. 37
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
In vigore dal 21 dic 2007
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:
a)
riconoscere l'associazione;
b)
approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;
c)
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori; nonché
d)
fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-37