Art. 38
Presentazione del piano di riconoscimento
In vigore dal 21 dic 2007
Presentazione del piano di riconoscimento
1. Il piano di riconoscimento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2. Gli Stati membri fissano:
a)
i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;
b)
le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;
c)
il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un'organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l'organizzazione produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e
d)
le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.
Storico versioni
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