Art. 40

Approvazione del piano di riconoscimento

In vigore dal 21 dic 2007
Approvazione del piano di riconoscimento 1.   L'autorità nazionale competente prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato di tutti i documenti giustificativi. 2.   In seguito ai controlli di cui all', l'autorità nazionale competente: a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento; b) chiede che il piano sia modificato; c) respinge il piano. L'eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della lettera b). L'autorità competente comunica la propria decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.
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