Art. 41

Attuazione del piano di riconoscimento

In vigore dal 21 dic 2007
Attuazione del piano di riconoscimento 1.   L'attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali a decorrere dal 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri. Il piano di riconoscimento inizia, in funzione della data proposta ai sensi dell', lettera b), a) il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall'autorità nazionale competente, oppure b) immediatamente dopo la data di approvazione. 2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari. 3.   L'autorità nazionale competente decide in merito ad ogni modifica dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta.
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