Art. 117

Frodi

In vigore dal 21 dic 2007
Frodi 1.   Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto comunitario e nazionale, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori se risulta che abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007. 2.   Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007.
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