Art. 118

Gruppi di produttori

In vigore dal 21 dic 2007
Gruppi di produttori 1.   Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli e/o 119 con riguardo ai piani di riconoscimento. 2.   Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera: a) il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori; oppure b) il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.
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