Art. 107

Controlli amministrativi delle domande di aiuto per i programmi operativi

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli amministrativi delle domande di aiuto per i programmi operativi 1.   I controlli amministrativi delle domande di aiuto vertono in particolare sulle seguenti verifiche, se pertinenti: a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all'esecuzione del programma operativo; b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute; c) la fornitura dei beni e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato; nonché e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti. 2.   I pagamenti finanziati nell'ambito del programma operativo sono comprovati da fatture e documenti attestanti l'effettuazione degli stessi. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, al gruppo di produttori o alla filiale, secondo il disposto dell', paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei rispettivi soci.
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