Art. 105

Approvazione delle domande di riconoscimento e dei programmi operativi

In vigore dal 21 dic 2007
Approvazione delle domande di riconoscimento e dei programmi operativi 1.   Prima di riconoscere un'organizzazione di produttori ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l'organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento. 2.   Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell', l'autorità nazionale competente verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli verificano in particolare: a) l'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) ed e); b) la conformità dei programmi con l' del regolamento (CE) n. 1182/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale; c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti traguardi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se i traguardi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte; nonché e) la conformità delle operazioni oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
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