Art. 108
Controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi
In vigore dal 21 dic 2007
Controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi
1. Nell'ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco delle organizzazioni di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.
I controlli verificano in particolare:
a)
il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
b)
l'utilizzo del fondo di esercizio nell'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali; nonché
c)
i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, deve essere effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.
3. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua inoltre le cause di tali situazioni e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.
4. Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a)
l'importo dell'aiuto,
b)
le risultanze dei controlli degli anni precedenti,
c)
un elemento casuale e
d)
altri parametri definiti dagli Stati membri, in particolare se le organizzazioni di produttori partecipano ad un programma di assicurazione qualità ufficialmente riconosciuto dagli Stati membri o da organismi di certificazione indipendenti.
Storico versioni
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