Art. 109
Controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi
In vigore dal 21 dic 2007
Controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi
1. Mediante i controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:
a)
l'attuazione delle azioni contemplate nel programma operativo;
b)
la coerenza dell'attuazione, effettiva o prevista, dell'azione con l'utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;
c)
per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie e al capitolato approvato;
d)
la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura; nonché
e)
il valore della produzione commercializzata.
2. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile richiesti a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili richiesti a norma del diritto nazionale.
Il controllo relativo alla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente.
3. Salvo circostanze particolari, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all', paragrafo 2, formano oggetto di almeno una visita intesa a verificarne l'esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per operazioni di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'operazione. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all', paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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