Art. 81
Destinazioni dei prodotti ritirati
In vigore dal 21 dic 2007
Destinazioni dei prodotti ritirati
1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dall'aiuto per i ritiri dal mercato nell'ambito del programma operativo.
2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell', paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni produttori e i beneficiari da essi riconosciuti, a richiesta, ai fini della distribuzione gratuita.
3. La cessione di prodotti all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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