Art. 82

Spese di trasporto

In vigore dal 21 dic 2007
Spese di trasporto 1.   Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono ammissibili nell'ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell'allegato XI, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. In caso di trasporto marittimo, la Commissione stabilisce le spese che possono essere finanziate in funzione delle spese effettive del trasporto e della distanza. La compensazione così stabilita non può superare i costi corrispondenti ad un trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita. Agli importi di cui all'allegato XI si applica un coefficiente correttore di 0,6. 2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto il costo del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare: a) la denominazione degli organismi beneficiari; b) il quantitativo dei prodotti considerati; c) la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati; nonché d) le spese di trasporto realmente sostenute.
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Spese di trasporto (Art. 82 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo