Art. 79
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro
In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro
1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare. La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'. Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'.
2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempistica.
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:
a)
procede ad un controllo a norma dell', paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo; oppure
b)
nei casi di cui all', paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell', paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l'operazione di ritiro notificata.
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