Art. 77

Norme di commercializzazione

In vigore dal 21 dic 2007
Norme di commercializzazione 1.   Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione ai sensi dell', paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il medesimo prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro. Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 2.   Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'allegato IX. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo