Art. 77
Norme di commercializzazione
In vigore dal 21 dic 2007
Norme di commercializzazione
1. Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione ai sensi dell', paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il medesimo prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.
Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'allegato IX. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
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