Art. 75
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi
In vigore dal 21 dic 2007
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi
I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.
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