Art. 74

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

In vigore dal 21 dic 2007
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
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Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi (Art. 74 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo