Art. 74
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi
In vigore dal 21 dic 2007
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi
Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
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