Art. 73

Versamenti parziali

In vigore dal 21 dic 2007
Versamenti parziali Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi. L'importo totale dei pagamenti relativi alle domande di versamento parziale non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il programma operativo, o delle spese effettive, se inferiori a detto importo. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per i versamenti parziali.
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Versamenti parziali (Art. 73 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo