Art. 77 · Norme di commercializzazione

Art. 77

Norme di commercializzazione

In vigore dal 21 dic 2007
Norme di commercializzazione 1.   Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione ai sensi dell', paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il medesimo prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro. Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 2.   Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'allegato IX. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
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