Art. 12

Conservazione dei documenti di pesatura

In vigore dal 20 dic 2007
Conservazione dei documenti di pesatura Il registro di pesatura e i registri di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, e le copie delle dichiarazioni scritte di cui all’, paragrafo 3, lettera b), devono essere conservati per sei anni.
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