Art. 14
Accesso da parte delle autorità competenti
In vigore dal 20 dic 2007
Accesso da parte delle autorità competenti
Le autorità competenti devono avere pieno accesso, in qualsiasi momento, al sistema di pesatura, al registro di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.
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