Art. 13

Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

In vigore dal 20 dic 2007
Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico Oltre a rispettare le disposizioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il trasformatore, il destinatario o l’acquirente di tutto il pesce sbarcato deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della nota di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.
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