Art. 15
Controlli incrociati
In vigore dal 20 dic 2007
Controlli incrociati
Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:
1)
i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;
2)
i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;
3)
i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;
4)
la zona di cattura indicata nel giornale di bordo della nave e i dati VSM relativi alla nave in questione.
Storico versioni
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