Art. 15

Controlli incrociati

In vigore dal 20 dic 2007
Controlli incrociati Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto: 1) i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave; 2) i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco; 3) i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita; 4) la zona di cattura indicata nel giornale di bordo della nave e i dati VSM relativi alla nave in questione.
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Controlli incrociati (Art. 15 Regolamento (UE) 2007/1542) — Testo vigente | Portale Normativo