Art. 3

Ingresso nel porto

In vigore dal 20 dic 2007
Ingresso nel porto 1.   Il comandante di un peschereccio o il suo raccomandatario comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco interessato: a) il porto in cui intende entrare, il nome e il numero di registrazione della nave; b) l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto; c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo; d) la zona in cui sono state effettuate le catture, quale definita all’, lettera d). 2.   Gli Stati membri possono stabilire un termine di notifica più breve di quello previsto al paragrafo 1. In tal caso essi ne informano la Commissione 15 giorni prima dell’entrata in vigore. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tale informazione nei rispettivi siti Internet.
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