Art. 4

Sbarco

In vigore dal 20 dic 2007
Sbarco Le autorità competenti dello Stato membro interessato esigono che non sia dato inizio alle operazioni di sbarco prima che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. In caso di interruzione, la ripresa delle operazioni di sbarco è subordinata a una nuova autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1542:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sbarco (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1542) — Testo vigente | Portale Normativo