Art. 4
Sbarco
In vigore dal 20 dic 2007
Sbarco
Le autorità competenti dello Stato membro interessato esigono che non sia dato inizio alle operazioni di sbarco prima che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. In caso di interruzione, la ripresa delle operazioni di sbarco è subordinata a una nuova autorizzazione.
Storico versioni
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