Art. 5
Giornale di bordo
In vigore dal 20 dic 2007
Giornale di bordo
1. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all’autorità competente presso il porto di sbarco.
2. I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato all’, paragrafo 1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato lo sbarco.
3. In deroga alle disposizioni dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 10 %.
Storico versioni
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