Art. 7

Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

In vigore dal 20 dic 2007
Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto 1.   In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce non sia stato pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco. 2.   La pesatura del pesce fresco dopo il trasporto in conformità del paragrafo 1 può essere autorizzata unicamente se: a) l’autocisterna in cui è trasportato il pesce è accompagnata da un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure b) le autorità competenti del luogo di sbarco autorizzano il trasporto del pesce. 3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera b), è subordinata alle seguenti condizioni: a) immediatamente prima che l’autocisterna lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante fornisce alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui è stato effettuato lo sbarco, il numero unico di identificazione dell’autocisterna e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce; la dichiarazione deve precisare la data e l’ora nonché l’ora prevista di arrivo a destinazione dell’autocisterna; b) una copia della dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1542:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo