Art. 6

Pesatura del pesce fresco

In vigore dal 20 dic 2007
Pesatura del pesce fresco 1.   Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico. 2.   Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.
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