Art. 8

Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco

In vigore dal 20 dic 2007
Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco In caso di ricorso a una pesa pubblica, la parte che effettua la pesatura rilascia all’acquirente una bolla indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione dell’autocisterna. Una copia della bolla di pesatura deve essere acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1542:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo