Art. 8
Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco
In vigore dal 20 dic 2007
Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco
In caso di ricorso a una pesa pubblica, la parte che effettua la pesatura rilascia all’acquirente una bolla indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione dell’autocisterna. Una copia della bolla di pesatura deve essere acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.
Storico versioni
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