Art. 10
Etichettatura del pesce congelato
In vigore dal 20 dic 2007
Etichettatura del pesce congelato
Le navi sono autorizzate a sbarcare unicamente pesce congelato identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro, che vanno apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, recano le seguenti indicazioni:
a)
nome o numero di registrazione della nave che ha catturato il pesce;
b)
specie;
c)
data di produzione;
d)
zona in cui è stata effettuata la cattura, con riferimento alla sottozona e alla divisione o sottodivisione in cui vigono limiti di cattura ai sensi della normativa comunitaria.
Storico versioni
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