Art. 11

Pesatura del pesce congelato

In vigore dal 20 dic 2007
Pesatura del pesce congelato 1.   Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce congelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. Il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per ogni specie moltiplicando il numero totale di casse per un peso netto medio per cassa calcolato secondo il metodo descritto nell’allegato. 2.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sbarco, un registro indicante: a) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato; b) le specie ittiche sbarcate; c) le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie, in conformità del punto 1 dell’allegato; d) il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet; e) il numero di casse per ogni pallet del campione; f) la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell’allegato; g) il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell’allegato; h) il peso medio per cassa e per specie. 3.   I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.
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