Art. 9
Sistemi privati di pesatura del pesce fresco
In vigore dal 20 dic 2007
Sistemi privati di pesatura del pesce fresco
1. In caso di ricorso a sistemi privati di pesatura, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il sistema di pesatura deve essere approvato, calibrato e sigillato dalle autorità competenti.
3. La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sistema di pesatura, un registro rilegato e numerato in ogni pagina («registro di pesatura») indicante:
a)
il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;
b)
il numero di identificazione delle autocisterne nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura in conformità dell’. Il carico di ogni autocisterna deve essere pesato e registrato separatamente;
c)
le specie di pesce;
d)
il peso di ciascuno sbarco;
e)
la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.
4. Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. La lettura del contatore all’inizio della pesatura e il totale cumulato devono essere riportati nel registro di pesatura. Qualsiasi utilizzo del sistema deve essere indicato nel registro di pesatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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