Art. 2

Porti designati

In vigore dal 20 dic 2007
Porti designati 1.   È vietato effettuare sbarchi di aringhe, sgombri o sugarelli al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno stipulato accordi con la Comunità in relazione agli sbarchi di tali specie. 2.   Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione l’elenco dei porti designati per lo sbarco di aringhe, sgombri o sugarelli. Esso comunica inoltre alla Commissione le procedure di ispezione e di sorveglianza applicabili in tali porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie suddette per ogni sbarco. 3.   Ciascuno Stato membro interessato notifica alla Commissione, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco dei porti e delle procedure di ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l’elenco dei porti designati dai paesi terzi. 5.   La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano nei rispettivi siti Internet l’elenco dei porti designati e le relative modifiche.
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