Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 20 dic 2007
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nella Comunità da pescherecci comunitari e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci comunitari nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate:
a)
per quanto riguarda le aringhe, nelle zone CIEM (5) I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;
b)
per quanto riguarda sgombri e sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.
Storico versioni
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