Art. 16
Ispezione completa
In vigore dal 20 dic 2007
Ispezione completa
1. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa. Tale ispezione è effettuata in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Il controllo della pesatura delle catture di una nave è effettuato in base alla specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere controllata la pesatura dell’intero carico. Per gli sbarchi di pesce congelato si procederà al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto in allegato.
3. Oltre a quelli indicati all’, devono essere sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:
a)
i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;
b)
le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b);
c)
i numeri di identificazione delle autocisterne riportati nel registro di pesatura in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b), e i numeri figuranti nelle dichiarazioni scritte di cui all’, paragrafo 3, lettera a).
4. Una volta concluse le operazioni di sbarco occorre verificare che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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